Rilascia le copie delle sentenze emesse dal Tribunale Ordinario di Roma (contenzioso ordinario, divorzi congiunti dall’anno 2011, separazioni giudiziali, divorzi giudiziali, adozione maggiorenni, morte presunta)
Le copie possono essere rilasciate:
- Uso studio (semplici): servono al solo fine di conoscere il contenuto dell’atto.
Queste copie non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità all’originale apposta dalla cancelleria;
- Autentiche: servono per procedere alla notificazione o per utilizzarle in altri procedimenti o presso altre pubbliche amministrazioni pubbliche.
Hanno lo stesso valore legale del provvedimento originale;
- Conformi ai fini dell’esecuzione (art. 475 c.p.c.): servono per procedere all’esecuzione forzata.
Forma del Titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale art. 475 c.p.c.:
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato l’atto o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere formati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.
Dal 1° marzo 2023, il Tribunale di Roma non rilascerà più copia di sentenze munite di formula esecutiva in calce ai provvedimenti e alle sentenze emesse dalle sezioni.
L’avvocato costituito potrà intraprendere la procedura esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c. estraendo dal fascicolo telematico copia dei provvedimenti giudiziari attestandone la conformità ai sensi dell’art. 196 octies disp.att. c.p.c.
N.B. La copia delle sentenze sottoposte a tassa di registrazione (ad eccezione di quanto disposto dall’art. 66 D.P.R. 131/ 1986) non può essere rilasciata qualora la medesima non risulti ancora registrata a seguito di pagamento dell’imposta di registro nella misura determinata dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, ai sensi dell’art. 65 punto1 del D.P.R. 131/1986 “I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati”.
Pertanto, in caso di sentenza soggetta a registrazione per la quale gli uffici finanziari non abbiano ancora comunicato l’avvenuta registrazione attraverso il periodico invio, la copia verrà rilasciata esclusivamente a seguito di presentazione di istanza allo sportello, previa esibizione della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento risultante dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Tempistiche per il rilascio
Urgenti: Le copie urgenti vengono rilasciate entro due giorni lavorativi dalla richiesta.
Non urgenti: Le copie non urgenti vengono rilasciate entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Come fare per ottenere copia delle sentenze:
L’Ufficio Copie del Tribunale di Roma è competente al rilascio delle sentenze depositate dopo il 1941.
Per formalizzare la richiesta
Il richiedente (avvocato, parte costituita in giudizio, delegato - munito di delega e documento del delegante) – dovrà rivolgersi al personale preposto alla ricezione della richiesta al fine di formalizzare la richiesta della copia.
Al momento della richiesta verrà indicato l’importo dovuto da corrispondere mediante pagamento pago P.A.
Per la richiesta di copia delle sentenze precedenti l’anno 2001 è indispensabile effettuare una “prenotazione di richiesta” al fine di recuperare l’originale delle sentenze dall’archivio storico.
È pertanto consigliabile inviare una mail ordinaria (non posta elettronica certificata) indicando anno e numero di sentenza al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: copie.sentenzecivili.tribunale.roma@giustizia.it
Il ritiro delle copie e dei certificati di non proposto appello avverrà nei giorni di apertura dell’Ufficio Copie (lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13)
Cura la trasmissione delle sentenze di divorzio (dopo il passaggio in giudicato) agli Uffici di Stato Civile dei Comuni competenti.
Rilascia le certificazioni di non proposto appello – certificato di passaggio in giudicato della sentenza (art. 124 disp.att. C.p.c.).
Rilascia le certificazioni di cui all’articolo 39 U.E. sulle decisioni in materia matrimoniale.
Come fare per ottenere il certificato di non proposto appello (certificato di passaggio in giudicato della sentenza (art. 124 disp.att. C.p.c.):
Documento cartaceo:
Il richiedente (avvocato non costituito nel giudizio – nuovo avvocato – parte – delegato della parte munita di delega e documento del delegante) dovrà rivolgersi al personale preposto alla ricezione della richiesta al fine di formalizzare la richiesta.
Il richiedente o il delegato munito di apposita delega dovrà presentarsi provvisto di:
Copia autentica della sentenza (rilasciata dall’Ufficio)
Ovvero
Copia autentica della sentenza (munita di relata di notifica nei confronti di tutte le parti anche se contumaci qualora non siano decorsi i termini di cui all’art. 325 c.p.c.)
Ovvero
Copia esecutiva ai sensi ex art. 475 c.p.c della sentenza priva dell’eventuale atto di precetto.
*Per tutte le sentenze sottoposte al pagamento della tassa di registro, la copia autentica della sentenza anche se autenticata dall’Avvocato ai sensi dell’art. 52 D.L. 90/14 deve essere necessariamente munita di attestazione di avvenuto pagamento della tassa di registro. (Ex Art. 65 – 66 D.P.R. 131/86).
Pertanto, la certificazione di passaggio in giudicato verrà rilasciata ESCLUSIVAMENTE previa esibizione della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di registro. (documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate riportante gli estremi della registrazione). N.B. Non saranno accettati modelli F24.
N.B. Il certificato di non proposto appello viene attestato in calce alla singola copia presentata dal richiedente.
Ad ogni appuntamento si potranno depositare massimo n° 3 richieste. Si precisa che per tale certificazione non è previsto il rilascio con urgenza.
I certificati vengono rilasciati entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Il costo del certificato, ad eccezione delle materie esenti è di € 35,92 da corrispondere mediante pagamento pago P.A.
La copia della ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata al momento del ritiro.
Documento digitale:
Riservato agli avvocati costituiti in giudizio.
Per ottenere il certificato telematico consultare l’apposita scheda informativa