Devono essere interdetti il maggiore di età ed il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.).
L'istanza di interdizione a norma dell'art 417 del c.c. può essere promossa:
- dal coniuge
- dai parenti entro il quarto grado
- dagli affini entro il secondo grado
- dal tutore o curatore
- dal PM
E' necessaria l'assistenza di un legale, in casi particolari l'azione può essere promossa dal PM.
A norma dell'art. 712 del c.p.c. la domanda per interdizione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio. Documenti da allegare al ricorso:
- Certificato di residenza
- Atto integrale di nascita (viene rilasciato dal Comune previa autorizzazione della Procura delta Repubblica territorialmente competente)
- Stato di famiglia
- Documentazione medica (ove disponibile)