Possono essere inabilitate il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c.).
L'istanza dì inabilitazione a norma dell'art. 417 del c.c. può essere promossa:
- dal coniuge
- dai parenti entro il quarto grado
- dagli affini entro il secondo grado
- dal tutore o curatore
- dal PM
E' necessaria l'assistenza di un legale, in casi particolari l'azione può essere promossa dal PM.
A norma dell'art. 7l2 del c.p.c. la domanda per inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale dei luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.
Documenti da allegare al ricorso:
- Certificato di residenza
- Atto integrale di nascita (viene rilasciato dal Comune previa autorizzazione della Procura della Repubblica territorialmente competente)
- Stato di famiglia
- Documentazione medica (ove disponibile)