Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento. Norme richiamate: art 95 e ss. Dpr 3/11/2000 n. 396. Si deve allegare la copia autentica integrale dell'Atto errato e la documentazione idonea a dimostrare l'errore, nel caso di cui all'art. 98 allegare copia della comunicazione dell'anagrafe con l'indicazione della data di ricevimento.