AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
COSA E'
E' un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto per far fronte a varie tipologie di persone non autonome, a causa di disabilità psichiche e/o fisiche.
L'amministratore viene nominato dal giudice tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa, l'amministratore viene scelto, tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario, tra soggetti estranei al nucleo familiare.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore dal 19/03/2004.
Artt. 404 e ss. cod. civ.
Artt. 712 e ss. cod. proc. civ.
CHI PUO' RICHIEDERLA
La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al pubblico ministero (si precisa che gli operatori dei servizi pubblici e privati non possono essere nominati amministratori di sostegno). Non sono legittimati attivi, invece, gli assistenti sociali e gli operatori dei servizi sanitari e sociali.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.
N.B. Coloro che non rientrano nelle suddette categorie possono rivolgersi ai servizi sanitari e sociali sollecitandoli a chiedere l’apertura del procedimento per amministrazione di sostegno oppure al Pubblico Ministero perché promuova d’ufficio l’interdizione o l’inabilitazione ovvero presenti il ricorso per l’amministrazione di sostegno.
DOVE RICHIEDERLA
Il Giudice competente è quello del luogo dove stabilmente vive il beneficiando, in quanto si deve provvedere all'esame del medesimo.
Se la persona interessata è ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero. Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza o al domicilio.
Per la presentazione della PRIMA DOMANDA DI APERTURA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (RICORSO), ISTANZE e/o COMUNICAZIONI al Giudice Tutelare è necessario rivolgersi alla stanza 1 (prenotazione sul portale https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/roma/9sezione ) o alla stanza 7 (prenotazione telefonica al num. 0632398422), piano -1, della Cancelleria del Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio del Giudice Tutelare – Via Lepanto n. 4 (non verranno prese in considerazioni richieste pervenute via pec).
Orario: lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
E’ possibile accedere alla STANZA n.7 senza appuntamento nelle giornate del martedì e del giovedì dalle ore 09:00 alle ore 10:00 per un massimo di n. 5 persone.
Gli Avvocati depositano i RICORSI in VIA TELEMATICA tramite SICID – VOLONTARIA GIURISDIZIONE.”
CONTENUTO DEL RICORSO
- Generalità del beneficiario e sua dimora abituale; copia del documento d’identità del beneficiario e del/i ricorrente/i; stato di famiglia, per la prova del vincolo parentale;
- Ragioni della richiesta, allegando documentazione medica, proveniente dai servizi sanitari e sociali, che attesti l’infermità ovvero menomazione fisica o psichica e la conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;
- IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO DOMICILIARE AL G.T., allegare CERTIFICATO D’INTRASPORTABILITA’.
- Nominativo, domicilio e recapito telefonico del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (se tali elementi sono noti al ricorrente); la sottoscrizione del ricorso da parte degli stessi vale come adesione alla richiesta e alla proposta di nomina di amministrazione di sostegno indicata nel ricorso;
- Descrizione delle condizioni di vita e della situazione socio-ambientale del beneficiario;
- Descrizione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’amministrando con deposito della relativa documentazione (es: estratti c/c e conto titoli, visure immobiliari, visure C.C.I.A. in caso di partecipazioni societarie, ecc.);
- Indicazione degli atti da compiere nell’interesse del beneficiario (ad esempio, riscossione della pensione; pagamento dei canoni di locazione, degli stipendi a colf o badanti; riscossione crediti; blocco conto bancario o altri depositi, etc.), delle principali spese e i bisogni del beneficiario onde prevedere un importo mensile che serva a sostenerle e soddisfarli;
- Accettazione da parte della persona indicata come amministrazione di sostegno, con generalità, residenza e recapito telefonico, fatto salvo il potere di scelta del giudice tutelare;
- Delega alla persona che materialmente presenta il ricorso, se diversa dal ricorrente, copia documento del delegato.
COSTO
I diritti forfettizzati di notifica pari a 27 euro dovranno essere corrisposti tramite pagamento sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (https://pst.giustizia.it/PST/)
COME RICHIEDERLA
Con domanda proposta dagli interessati; o domanda proposta da un ente al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario [vedi modulistica: Ricorso per Amministrazione di sostegno].
Occorre allegare certificato di residenza della persona per la quale si chiede l’amministrazione.
Il certificato di residenza dell’amministrando va richiesto per PROCEDURE GIUDIZIARIE: in tal caso il Comune lo rilascia.
In caso di urgenza legata a pericolo di vita e/o comprovata impossibilità di far fronte alle necessità dell’amministrando, il giudice tutelare può, su richiesta motivata della parte istante, adottare provvedimenti provvisori e urgenti per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti.
In tal caso è opportuno acquisire e produrre la dichiarazione di adesione al ricorso dei congiunti più prossimi, nella quale gli stessi dichiarano di essere [vedi modulistica: Dichiarazione adesione al ricorso congiunti A.d.S. provvisoria].
ISTRUZIONI PER LA NOTIFICA
Successivamente alla presentazione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, il ricorrente deve operare nel modo seguente:
- Verificare le comunicazioni sul proprio indirizzo e mail o controllare sul sito internet https://pst.giustizia.it/PST/ oppure sull’App (per Android e iOS) “Giustizia Civile” (Vedi "COME VISUALIZZARE CONTROLLARE LO STATO DEL PROCEDIMENTO”) la fissazione dell’udienza di comparizione e prendere tempestivamente appuntamento alla stanza 1 (prenotazione sul portale https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/roma/9sezione ) o alla stanza 7 (prenotazione telefonica al num. 0632398422), piano -1, della Cancelleria del Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio del Giudice Tutelare – Via Lepanto n. 4 per richiedere le copie autentiche del ricorso e del provvedimento del Giudice che fissa l'udienza, da notificare al beneficiario dell'amministrazione ed ai parenti indicati in ricorso, le copie autentiche scontano un diritto che varia in base al numero di pagine;
- Le copie autentiche rilasciate dalla Cancelleria devono essere notificate, come disposto dal Giudice Tutelare nel Decreto di Fissazione Udienza, o a mezzo di Raccomandata A.R. alle persone suindicate (beneficiario dell'amministrazione e parenti indicati in ricorso), fornendo gli indirizzi precisi e la ricevuta di notifica dovrà essere presentata al giudice in udienza oppure la notifica deve essere effettuata tramite U.N.E.P. - Ufficio notificazioni civili – Viale Giulio Cesare n. 52, Palazzina B piano terra - ore 8.00 - 12.00: prima dell'udienza ritirare presso lo stesso ufficio U.N.E.P. la copia notificata, che dovrà essere presentata al giudice in udienza;
- Presentarsi puntualmente all'udienza nel giorno e ora fissati
IL PROCEDIMENTO
Il giudice tutelare deve sentire personalmente l'interessato e può assumere informazioni e disporre accertamenti, anche medici.
Di regola è necessaria la presenza dell’interessato all’udienza e, in caso di impossibilità, che venga fornita prova di notifica allo stesso. Ove la persona interessata non compaia il Giudice dovrà rinviare la decisione e fissare nuova udienza per l’esame.
Il giudice può, tuttavia, recarsi - se necessario - nel luogo in cui l’interessato si trova, se viene prodotto certificato medico da cui risulti l’assoluta intrasportabilità.
La persona per la quale viene chiesta la misura di sostegno può farsi rappresentare nel giudizio da un legale.
Quanto ai parenti/affini indicati in ricorso [la norma dice “se conosciuti dal ricorrente”] è necessaria:
- la presenza all’udienza;
- in mancanza, la prova della notifica agli stessi;
- in alternativa, la produzione all’udienza di apposita dichiarazione di adesione al ricorso [vedi modulistica : Dichiarazione adesione al ricorso congiunti A.d.S. definitiva].
EFFETTI
L’istituto dell'amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento della capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici (in questo si differenzia dall'interdizione): egli mantiene la capacità di compiere gli atti per i quali il decreto non richieda la rappresentanza o l'assistenza necessaria dell'amministratore e, in ogni caso, può compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.
Il decreto stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno; lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario, così come il decreto di chiusura.
Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il giudice tutelare.
L'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.
RICHIESTA e RITIRO DI COPIE DEI DECRETI DI NOMINA PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO CHE HANNO GIA’ PRESTATO GIURAMENTO e DI COPIE DI ALTRI PROVVEDIMENTI: è necessario rivolgersi PREVIO APPUNTAMENTO alla stanza 1 (prenotazione sul portale https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/roma/9sezione) o alla stanza 7 (prenotazione telefonica al num. 0632398422), piano -1, della Cancelleria del Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio del Giudice Tutelare – Via Lepanto n. 4 (non verranno prese in considerazioni richieste pervenute via pec).
Orario: lunedì – venerdì: ore 9.00 – 13.00.
GIURAMENTO
Una volta nominato, l'amministratore di sostegno deve prestare davanti al Giudice giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.
RENDICONTO
L'amministratore di sostegno (anche se provvisorio) ogni anno, a decorrere dal giorno del giuramento, o con la cadenza stabilita dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, deve riferire circa il suo operato e circa le condizioni di vita e salute del beneficiario e deve rendere il conto della propria gestione economica.
Si raccomanda di redigere il rendiconto utilizzando l’apposito modulo [vedi modulistica: Rendiconto Annuale A.d.S.], su fogli singoli e non fronte/retro, e di attenersi scrupolosamente alle Istruzioni per la redazione del Rendiconto annuale presenti nella parte finale del suddetto modulo.
Al rendiconto occorre allegare sempre l’estratto conto bancario o postale e i documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute, buste paga, ecc).
Il rendiconto deve essere depositato presso la stanza 1 (prenotazione sul portale https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/roma/9sezione) o alla stanza 7 (prenotazione telefonica al num. 0632398422), piano -1, della Cancelleria del Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Roma -Ufficio del Giudice Tutelare- via Lepanto n.4.
SOLO per il RENDICONTO è ammesso anche il deposito tramite PEC all’indirizzo giudicetutelare.tribunale.roma@giustiziacert.it
Orario: lunedì – venerdì, ore 9.00 – 13.00.
Si precisa che non è ammessa la presentazione del rendiconto a mezzo posta.
ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
L'amministratore di sostegno deve chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione:
- acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- riscossione di capitali, consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, assunzione di obbligazioni;
- accettazione di eredità o rinunzia all’eredità; accettazione di donazioni;
- sottoscrizione di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni;
- promozione di azioni giudiziarie;
- vendita di beni immobili e mobili registrati;
- costituzione di pegni o ipoteche;
- divisioni o promozione dei relativi giudizi;
- stipula di compromessi e transazioni o accettazione di concordati;
- ogni altro atto che ecceda i limiti che il G.T. ha fissato nel decreto di apertura dell’AdS.
Disponibili nella sezione MODULISTICA:
- autorizzazione a rinunciare all’eredità
- autorizzazione ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario
- autorizzazione ad accettare l’eredità puramente e semplicemente
- autorizzazione all’acquisto di bene immobile
- autorizzazione alla vendita di bene immobile
- istanza generica a compiere atti di straordinaria amministrazione
Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme o in eccesso di potere sono annullabili su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
DEPOSITO ISTANZE (SUB-PROCEDIMENTI) DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO GIA’ NOMINATI: è necessario rivolgersi PREVIO APPUNTAMENTO alla stanza 1 (prenotazione sul portale https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/roma/9sezione) o alla stanza 7 (prenotazione telefonica al num. 0632398422), piano -1, della Cancelleria del Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio del Giudice Tutelare – Via Lepanto n. 4 (non verranno prese in considerazioni richieste pervenute via pec).
Orario: lunedì – venerdì: ore 9.00 – 13.00
Gli Avvocati depositano le ISTANZE in VIA TELEMATICA tramite SICID – VOLONTARIA GIURISDIZIONE.
COME VISUALIZZARE LO STATO DEL PROCEDIMENTO
Per accedere alle informazioni (visualizzate in forma anonima) sull’esito di ricorsi, istanze e sullo stato dei procedimenti clicca qui
Per le informazioni relative alle Amministrazioni di Sostegno (AdS):
1. Cliccare su: Consultazione pubblica dei registri
2. Aprire
“Seleziona una Regione” e selezionare: Lazio
“Selezione un ufficio” e selezionare: Tribunale Ordinario di Roma
“Scegli un registro” e scegliere: "Volontaria Giurisdizione".
3. Cliccare sul pulsante: Consulta
4. Scegliere come modalità di ricerca: Ruolo Generale
5. Inserire negli appositi spazi il numero di ruolo generale e l’anno, poi cliccare su “Esegui ricerca”.
In alternativa, è possibile conoscere l’esito di ricorsi, istanze e lo stato dei procedimenti attraverso l’applicazione (App) del Ministero della Giustizia per smartphone e tablet - “Giustizia Civile” - disponibile per i sistemi operativi Android e iOS, seguendo questi passaggi:
1. “Uffici” > “Seleziona Regione” e selezionare: Lazio
“Seleziona ufficio” e selezionare: Tribunali Ordinari > Roma
2. In “Tribunale Ordinario di Roma” scegliere “Volontaria Giurisdizione”
3. Selezionare in “Ricerche” “Ruolo Generale”
4. Inserire negli appositi spazi il numero di ruolo generale e l’anno, poi cliccare su “Avvia la ricerca”.
RAPPORTI CON INTERDIZIONE E INABILITAZIONE
L'amministrazione di sostegno può essere disposta anche per una persona interdetta o inabilitata: in questo caso occorre presentare contemporaneamente il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e l'istanza di revoca della misura dell'interdizione o inabilitazione al tribunale (in questo caso il decreto è esecutivo dopo la pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione).
Se l'amministrazione di sostegno viene revocata in quanto misura non adeguata per la tutela della persona, il giudice tutelare, se ritiene che si debba promuovere un giudizio di interdizione o inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero perché provveda; in questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la pronuncia di interdizione/inabilitazione o con la nomina del tutore/curatore provvisorio.
Se, nel corso di un giudizio di interdizione/inabilitazione, emerge l'opportunità di procedere all'amministrazione di sostegno, il giudice che procede, d'ufficio o a istanza di parte, trasmette gli atti al giudice tutelare e addotta i provvedimenti urgenti e provvisori. Analogamente può procedere nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione/inabilitazione.
Modulo | File | Data |
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Dichiarazione di adesione al ricorso congiunti A.d.S. definitiva
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Dichiarazione di adesione al ricorso congiunti A.d.S. provvisoria
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Rendiconto annuale A.d.S.
| (DOCX - 47 KB) (PDF - 129 KB)
| 04/07/2018 |